Lo scritto si sofferma sul novellato art. 4 dello Statuto dei lavoratori in una prospettiva abbastanza inedita per la materia dei controlli a distanza perché vuole evidenziare il mutamento di dialettica nel rapporto legge generale e speciale che emerge in maniera inequivocabile dal rinvio espresso dell’art. 4, comma 3, seconda parte, St. lav. al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Ci si riferisce all’obbligo delle imprese di informare i lavoratori in ordine alle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro nonché alle modalità concrete di attuazione dei controlli. Tale rinvio della norma statutaria alla disciplina generale fa emergere l’importanza che nel futuro il criterio della prevenzione é destinato ad acquisire nell’ambito della gestione aziendale dei rapporti di lavoro, e sollecita una riflessione sul ruolo che la normativa sulla protezione dei dati potrà assumere, peraltro anche in considerazione della recente approvazione del Regolamento Ue in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore in tutti i paesi membri entro i prossimi due anni, il quale ridisegna il sistema della privacy in una prospettiva nuova anche se non del tutto sconosciuta per il nostro ordinamento giuridico.
Il controllo a distanza dopo il Jobs Act. Dallo Statuto dei lavoratori alla disciplina sulla protezione dei dati personali / D'Arcangelo, Lucia. - In: MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO. - ISSN 0025-4959. - 10(2016), pp. 638-650.
Il controllo a distanza dopo il Jobs Act. Dallo Statuto dei lavoratori alla disciplina sulla protezione dei dati personali
Lucia D'Arcangelo
2016
Abstract
Lo scritto si sofferma sul novellato art. 4 dello Statuto dei lavoratori in una prospettiva abbastanza inedita per la materia dei controlli a distanza perché vuole evidenziare il mutamento di dialettica nel rapporto legge generale e speciale che emerge in maniera inequivocabile dal rinvio espresso dell’art. 4, comma 3, seconda parte, St. lav. al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Ci si riferisce all’obbligo delle imprese di informare i lavoratori in ordine alle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro nonché alle modalità concrete di attuazione dei controlli. Tale rinvio della norma statutaria alla disciplina generale fa emergere l’importanza che nel futuro il criterio della prevenzione é destinato ad acquisire nell’ambito della gestione aziendale dei rapporti di lavoro, e sollecita una riflessione sul ruolo che la normativa sulla protezione dei dati potrà assumere, peraltro anche in considerazione della recente approvazione del Regolamento Ue in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore in tutti i paesi membri entro i prossimi due anni, il quale ridisegna il sistema della privacy in una prospettiva nuova anche se non del tutto sconosciuta per il nostro ordinamento giuridico.File | Dimensione | Formato | |
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