La sentenza della CEDU De Tommaso c. Italia ha finalmente aperto un varco nell’asfittica disciplina delle misure di prevenzione personali, giudicando contrastanti con l’art. 2, Protocollo 4 add. CEDU le c.d. fattispecie di pericolosità generica in ragione della loro assoluta indeterminatezza. Fino a questo momento gli effetti di questa decisione si sono propagati sulle misure di prevenzione patrimoniali basate sugli stessi imprecisi indici; all’orizzonte si profila, ora, la loro possibile estensione anche al campo attiguo delle interdittive antimafia. Più precisamente, sulla scorta di questa decisione di Strasburgo, potrebbe essere posta una questione di legittimità costituzionale dell’interdittiva c.d. generica contemplata dall’art. 84, comma 4 lett. d) ed e) per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU: i presupposti applicativi che in questo caso legittimano la limitazione del diritto di proprietà sono, infatti, ancor più vaghi di quelli delle ipotesi di pericolosità generica, consistendo unicamente negli “accertamenti disposti dal Prefetto”.
L'onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l'interdittiva antimafia 'generica' ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011? / Amarelli, Giuseppe. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2240-7618. - 3(2017), pp. 1-14.
L'onda lunga della sentenza De Tommaso: ore contate per l'interdittiva antimafia 'generica' ex art. 84, co. 4, lett. d) ed e) d.lgs. n. 159/2011?
AMARELLI, GIUSEPPE
2017
Abstract
La sentenza della CEDU De Tommaso c. Italia ha finalmente aperto un varco nell’asfittica disciplina delle misure di prevenzione personali, giudicando contrastanti con l’art. 2, Protocollo 4 add. CEDU le c.d. fattispecie di pericolosità generica in ragione della loro assoluta indeterminatezza. Fino a questo momento gli effetti di questa decisione si sono propagati sulle misure di prevenzione patrimoniali basate sugli stessi imprecisi indici; all’orizzonte si profila, ora, la loro possibile estensione anche al campo attiguo delle interdittive antimafia. Più precisamente, sulla scorta di questa decisione di Strasburgo, potrebbe essere posta una questione di legittimità costituzionale dell’interdittiva c.d. generica contemplata dall’art. 84, comma 4 lett. d) ed e) per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 add. CEDU: i presupposti applicativi che in questo caso legittimano la limitazione del diritto di proprietà sono, infatti, ancor più vaghi di quelli delle ipotesi di pericolosità generica, consistendo unicamente negli “accertamenti disposti dal Prefetto”.File | Dimensione | Formato | |
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