Gli enti locali, anche a seguito della Riforma costituzionale del 2001, negli ultimi anni hanno visto crescere il proprio grado di autonomia finanziaria:ciò ha comportato la possibilità/necessità di ricorrere a forme alternative di finanziamento. Parallelamente, a seguito dell’applicazione dello schema di regolamentazione del patrimonio emanato dal Comitato di Basilea (noto come Basilea 2), gli enti creditizi hanno la necessità di valutare il grado di solvibilità dei soggetti richiedenti finanziamenti. Si pone, pertanto, la necessità di valutare se il Rendiconto degli enti locali, così come prescritto dalla normativa vigente, sia in grado di offrire le informazioni idonee a valutare la capacità di indebitamento dell’ente locale e, in particolare, la sua solvibilità. A tal fine, considerate anche le modalità di attribuzione delle valutazioni seguite dalle principali agenzie di rating, si propone un modello per l’analisi del cash flow ed una griglia di indicatori in grado di integrare le informazioni promananti dal rendiconto. Il modello, seguendo la metodologia dell’analisi per casi multipli, è stato applicato a tre enti locali. Dai risultati emersi, sono state tratte alcune considerazioni in merito alla capacità informativa del rendiconto degli enti locali e alla possibilità, attraverso informazioni integrative immediatamente rinvenibili nel sistema informativo-contabile dell’ente locale, di valutarne la capacità di indebitamento.
L'ANALISI DELLA SOLVIBILITA' NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DI BASILEA 2 / MANES ROSSI, F.. - In: AZIENDA PUBBLICA. - ISSN 1127-5812. - 2:(2009), pp. 231-257.
L'ANALISI DELLA SOLVIBILITA' NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DI BASILEA 2
MANES ROSSI F.
2009
Abstract
Gli enti locali, anche a seguito della Riforma costituzionale del 2001, negli ultimi anni hanno visto crescere il proprio grado di autonomia finanziaria:ciò ha comportato la possibilità/necessità di ricorrere a forme alternative di finanziamento. Parallelamente, a seguito dell’applicazione dello schema di regolamentazione del patrimonio emanato dal Comitato di Basilea (noto come Basilea 2), gli enti creditizi hanno la necessità di valutare il grado di solvibilità dei soggetti richiedenti finanziamenti. Si pone, pertanto, la necessità di valutare se il Rendiconto degli enti locali, così come prescritto dalla normativa vigente, sia in grado di offrire le informazioni idonee a valutare la capacità di indebitamento dell’ente locale e, in particolare, la sua solvibilità. A tal fine, considerate anche le modalità di attribuzione delle valutazioni seguite dalle principali agenzie di rating, si propone un modello per l’analisi del cash flow ed una griglia di indicatori in grado di integrare le informazioni promananti dal rendiconto. Il modello, seguendo la metodologia dell’analisi per casi multipli, è stato applicato a tre enti locali. Dai risultati emersi, sono state tratte alcune considerazioni in merito alla capacità informativa del rendiconto degli enti locali e alla possibilità, attraverso informazioni integrative immediatamente rinvenibili nel sistema informativo-contabile dell’ente locale, di valutarne la capacità di indebitamento.File | Dimensione | Formato | |
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