Nonostante il notevole sforzo ricostruttivo e argomentativo profuso sia in fatto che in diritto, la severissima sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tutti gli imputati implicati nella trattativa Stato-mafia lascia aperte molte domande sulla sussistenza di effettive responsabilità penali dei soggetti ‘istituzionali’. La decisione, invero, non riesce a raggiungere lo standard pro- batorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio su diversi punti cruciali, destando non poche perples- sità tanto in relazione alla sussunzione dei fatti nel delitto di cui all’art. 338 c.p., piuttosto che in quello di cui all’art. 289 c.p.; quanto in relazione alla considerazione del contributo prestato dagli uomini delle istituzioni alla veicolazione della minaccia come una forma penalmente rilevante di concorso eventuale di persone nel reato. Inoltre, non motiva adeguatamente altri due aspetti determinanti quali la configurabilità dell’aggravante ad effetto speciale delle dieci persone di cui all’art. 339, comma 2, c.p. e la possibile sussistenza di qualche causa di giustificazione capace di scriminare l’operato dei funzionari dello Stato.
Il processo sulla trattativa: analisi e critica di una sentenza "storica" / Amarelli, Giuseppe. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 4(2019), pp. 1499-1524.
Il processo sulla trattativa: analisi e critica di una sentenza "storica"
Giuseppe amarelli
2019
Abstract
Nonostante il notevole sforzo ricostruttivo e argomentativo profuso sia in fatto che in diritto, la severissima sentenza di condanna pronunciata nei confronti di tutti gli imputati implicati nella trattativa Stato-mafia lascia aperte molte domande sulla sussistenza di effettive responsabilità penali dei soggetti ‘istituzionali’. La decisione, invero, non riesce a raggiungere lo standard pro- batorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio su diversi punti cruciali, destando non poche perples- sità tanto in relazione alla sussunzione dei fatti nel delitto di cui all’art. 338 c.p., piuttosto che in quello di cui all’art. 289 c.p.; quanto in relazione alla considerazione del contributo prestato dagli uomini delle istituzioni alla veicolazione della minaccia come una forma penalmente rilevante di concorso eventuale di persone nel reato. Inoltre, non motiva adeguatamente altri due aspetti determinanti quali la configurabilità dell’aggravante ad effetto speciale delle dieci persone di cui all’art. 339, comma 2, c.p. e la possibile sussistenza di qualche causa di giustificazione capace di scriminare l’operato dei funzionari dello Stato.File | Dimensione | Formato | |
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