La Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit.), ha riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte ha affermato che, per effetto del regime applicabile alla pena inflitta al ricorrente, le sue possibilità di liberazione risultano eccessivamente limitate: un tale assetto non soddisfa i criteri che consentono di ritenere “riducibile” una pena perpetua e si traduce nella violazione del principio di dignità umana, desumibile dall’art. 3 CEDU ma immanente all’intero sistema convenzionale
PRASSI EUROPEE ED ERGASTOLO OSTATIVO. A PROPOSITO DI CORTE EDU, 13 GIUGNO 2019, VIOLA C. ITALIA / Falato, Fabiana. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4527. - 1/2020(2020), pp. 78-92.
PRASSI EUROPEE ED ERGASTOLO OSTATIVO. A PROPOSITO DI CORTE EDU, 13 GIUGNO 2019, VIOLA C. ITALIA
FABIANA FALATO
2020
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit.), ha riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, la Corte ha affermato che, per effetto del regime applicabile alla pena inflitta al ricorrente, le sue possibilità di liberazione risultano eccessivamente limitate: un tale assetto non soddisfa i criteri che consentono di ritenere “riducibile” una pena perpetua e si traduce nella violazione del principio di dignità umana, desumibile dall’art. 3 CEDU ma immanente all’intero sistema convenzionaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.