La configurazione personologica dell’illecito — che com’è noto, raccorda il disvalore penale alla personalità dell’autore, piuttosto che al fatto — sarà introdotta dalle codificazioni ottocentesche, per poi svilupparsi sull’onda della crisi della legalità in senso formale e della materialità penale del primo novecento. Già compromesso dagli influssi personologici e sostanzialistici della Scuola Positiva italiana e del teleologismo dei valori neokantiano tedesco, l’impianto empirico-naturalistico del reato tardottocentesco, sarà definitivamente accantonato nel progetto Ferri del 1921 e nell’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922. Si porranno in tal senso, i presupposti sistematici del Willenstrafrecht, teorizzato dalla dottrina tedesca d’ispirazione neokantiana che, dopo aver messo in discussione la neutralità valutativa della Garantietatbestand belinghiana, introdurrà il Tätertyp, come elemento costitutivo della tipicità. Alla centralità del fatto e della colpevolezza (per il fatto) si sostituirà così la colpevolezza per la condotta di vita, desunta dall’antisocialità e dalla indegnità morale espressa dai comportamenti. L’approdo finale del processo di de-materializzazione del reato liberale di matrice illuminista, sarà il Gesinnungsstrafrecht della scuola di Kiel, ovvero la teorizzazione del Täter-Prinzip, quale criterio di legittimazione non tanto e non solo del tipo d’autore, quanto della categoria ontologica del nemico del popolo, che convoglierà la pena su un disvalore interamente etico, etnico ed antropologico.
L’illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-Prinzip. Soggettivizzazione del reato e crisi della materialità penale nel XIX e XX secolo / Forzati, Francesco. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 4(2019), pp. 1989-2043.
L’illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-Prinzip. Soggettivizzazione del reato e crisi della materialità penale nel XIX e XX secolo.
Francesco FORZATI
2019
Abstract
La configurazione personologica dell’illecito — che com’è noto, raccorda il disvalore penale alla personalità dell’autore, piuttosto che al fatto — sarà introdotta dalle codificazioni ottocentesche, per poi svilupparsi sull’onda della crisi della legalità in senso formale e della materialità penale del primo novecento. Già compromesso dagli influssi personologici e sostanzialistici della Scuola Positiva italiana e del teleologismo dei valori neokantiano tedesco, l’impianto empirico-naturalistico del reato tardottocentesco, sarà definitivamente accantonato nel progetto Ferri del 1921 e nell’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922. Si porranno in tal senso, i presupposti sistematici del Willenstrafrecht, teorizzato dalla dottrina tedesca d’ispirazione neokantiana che, dopo aver messo in discussione la neutralità valutativa della Garantietatbestand belinghiana, introdurrà il Tätertyp, come elemento costitutivo della tipicità. Alla centralità del fatto e della colpevolezza (per il fatto) si sostituirà così la colpevolezza per la condotta di vita, desunta dall’antisocialità e dalla indegnità morale espressa dai comportamenti. L’approdo finale del processo di de-materializzazione del reato liberale di matrice illuminista, sarà il Gesinnungsstrafrecht della scuola di Kiel, ovvero la teorizzazione del Täter-Prinzip, quale criterio di legittimazione non tanto e non solo del tipo d’autore, quanto della categoria ontologica del nemico del popolo, che convoglierà la pena su un disvalore interamente etico, etnico ed antropologico.File | Dimensione | Formato | |
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