Diverse sono le vie imboccate dalla giurisprudenza per evitare che le parti, ed in specie l’attore in opposizione a decreto ingiuntivo, subiscano le gravi conseguenze della improcedibilità della domanda giudiziale, pur a fronte di conclamata inerzia nel dare impulso alla mediazione obbligatoria. Al rifiuto di applicare in malam partem la disciplina sulla mediazione obbligatoria, non si accompagna però un esigibile sforzo di indagare funditus la natura del potere giuridico (attribuito a tutte le parti in lite) di proporre la domanda di mediazione, potere in ultima analisi riconducibile a quello di autonomia negoziale (qui diretto a porre almeno le premesse per la stipulazione di un accordo conciliativo), che poco ha a che vedere col diritto di azione ex art. 24 Cost., e pure del relativo termine - secondo noi, ratione obiecti, decadenziale sostanziale, certo anche a rilevanza processuale - cui l’esercizio di quel peculiarissimo potere-dovere di contrarre è assoggettato. La classica alternativa perentorio/ordina- torio, che si addice ai termini processuali, appare non pertinentemente invocata in relazione al termine previsto dall’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010. Il mancato compimento dell’atto di impulso alla mediazione entro il termine decadenziale di quindici giorni, pertanto, renderà ipso iure improcedibile la domanda giudiziale, salvo l’impedimento della decadenza, nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre tempestivamente la domanda di mediazione (purché infine poi proposta) per causa di forza maggiore.
La natura del termine per dare inizio alla mediazione e le conseguenze del suo mancato rispetto / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 1(2018), pp. 98-102.
La natura del termine per dare inizio alla mediazione e le conseguenze del suo mancato rispetto
STELLA M
2018
Abstract
Diverse sono le vie imboccate dalla giurisprudenza per evitare che le parti, ed in specie l’attore in opposizione a decreto ingiuntivo, subiscano le gravi conseguenze della improcedibilità della domanda giudiziale, pur a fronte di conclamata inerzia nel dare impulso alla mediazione obbligatoria. Al rifiuto di applicare in malam partem la disciplina sulla mediazione obbligatoria, non si accompagna però un esigibile sforzo di indagare funditus la natura del potere giuridico (attribuito a tutte le parti in lite) di proporre la domanda di mediazione, potere in ultima analisi riconducibile a quello di autonomia negoziale (qui diretto a porre almeno le premesse per la stipulazione di un accordo conciliativo), che poco ha a che vedere col diritto di azione ex art. 24 Cost., e pure del relativo termine - secondo noi, ratione obiecti, decadenziale sostanziale, certo anche a rilevanza processuale - cui l’esercizio di quel peculiarissimo potere-dovere di contrarre è assoggettato. La classica alternativa perentorio/ordina- torio, che si addice ai termini processuali, appare non pertinentemente invocata in relazione al termine previsto dall’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010. Il mancato compimento dell’atto di impulso alla mediazione entro il termine decadenziale di quindici giorni, pertanto, renderà ipso iure improcedibile la domanda giudiziale, salvo l’impedimento della decadenza, nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporre tempestivamente la domanda di mediazione (purché infine poi proposta) per causa di forza maggiore.File | Dimensione | Formato | |
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