Nel considerare la particolare situazione dello ‘straniero’ in Italia in relazione al fenomeno dello ‘sfruttamento lavorativo’, l’A. analizza diverse disposizioni sovranazionali e nazionali raccordandole con le novità introdotte dalla l. n. 199 del 2016 che, modificando l’art. 603 bis del c.p., introduce i nuovi reati di ‘intermediazione allo scopo di destinare la manodopera presso terzi in condizioni di sfruttamento del lavoro’ e di ‘sfruttamento lavorativo’ e riformula, a tal proposito, gli ‘indici di sfruttamento del lavoro’ già inseriti nel nostro ordinamento con d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011. Al tal riguardo, l’A. – seppur rilevando ancora elementi di criticità – parla di un’innovazione significativa nel diritto del lavoro nazionale in quanto da un lato, si offrono le condizioni per contrastare lo sfruttamento lavorativo non solo nei casi di ‘intermediazione illecita’, ma in tutti i casi in cui il lavoratore venga ‘utilizzato, assunto od impiegato’ per essere sfruttato in ragione del suo stato di bisogno; dall’altro lato, con la distinzione delle due fattispecie criminose, si consente, specie in relazione al fenomeno migratorio illegale, di tutelare lo straniero anche prima che si realizzi lo sfruttamento lavorativo offrendo al contempo la possibilità di attivare percorsi di inserimento sociale e rendere, così, maggiormente effettivi strumenti di tutela già previsti dal T.U. sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) sin dalla sua emanazione.
Immigrazione e sfruttamento del lavoratore: profili giuslavoristici / Lorea, Linda. - In: DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO. - ISSN 1590-4911. - 1(2020), pp. 177-200.
Immigrazione e sfruttamento del lavoratore: profili giuslavoristici
Linda Lorea
2020
Abstract
Nel considerare la particolare situazione dello ‘straniero’ in Italia in relazione al fenomeno dello ‘sfruttamento lavorativo’, l’A. analizza diverse disposizioni sovranazionali e nazionali raccordandole con le novità introdotte dalla l. n. 199 del 2016 che, modificando l’art. 603 bis del c.p., introduce i nuovi reati di ‘intermediazione allo scopo di destinare la manodopera presso terzi in condizioni di sfruttamento del lavoro’ e di ‘sfruttamento lavorativo’ e riformula, a tal proposito, gli ‘indici di sfruttamento del lavoro’ già inseriti nel nostro ordinamento con d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011. Al tal riguardo, l’A. – seppur rilevando ancora elementi di criticità – parla di un’innovazione significativa nel diritto del lavoro nazionale in quanto da un lato, si offrono le condizioni per contrastare lo sfruttamento lavorativo non solo nei casi di ‘intermediazione illecita’, ma in tutti i casi in cui il lavoratore venga ‘utilizzato, assunto od impiegato’ per essere sfruttato in ragione del suo stato di bisogno; dall’altro lato, con la distinzione delle due fattispecie criminose, si consente, specie in relazione al fenomeno migratorio illegale, di tutelare lo straniero anche prima che si realizzi lo sfruttamento lavorativo offrendo al contempo la possibilità di attivare percorsi di inserimento sociale e rendere, così, maggiormente effettivi strumenti di tutela già previsti dal T.U. sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) sin dalla sua emanazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.