La Consulta, contrariamente alle attese dei più, omologa la conformità a Costituzione del rito di impugnazione dei licenziamenti nella parte in cui non prevede un obbligo di astensione in capo al magistrato autore dell’ordinanza sommaria che sia investito anche della fase di opposizione. Se rettamente applicato il nuovo rito richiede al giudice del lavoro di scattare un’istantanea sulla res iudicanda all’esito della fase a cognizione sommaria, riservando ogni approfondimento e migliore messa a fuoco della causa nell’eventuale fase a cognizione piena; fase di cui opportunamente è rimarcata la natura prosecutoria e negata la natura di nuovo “grado sostanziale”. La Consulta difende, così, la scelta del conditor - reputata in astratto funzionale a garantire la ragionevole durata del processo - di scindere in due fasi il primo grado di giudizio. Onde preservare la funzionalità del nuovo rito ed evitare il rischio di prevenzione del giudicante occorrerà, tuttavia, in concreto, evitare l’anticipazione di istruttorie ipertrofiche già nella prima fase urgente, destinata alla assunzione delle sole prove costituende ritenute indispensabili per confermare (o smentire) l’attendibilità della prospettazione del ricorrente. Se la causa sia documentale, è invece all’astensione facoltativa, ex art. 51, cpv., che giudice e parti dovranno guardare, per evitare che il medesimo magistrato abbia meramente a riesaminare le stesse prove nel passaggio da una fase all’altra.

IL GIUDICE AUTORE DELL’ORDINANZA SOMMARIA PUÒ GIUDICARE ANCHE SULL’OPPOSIZIONE EX ART. 51, L. 92/2012: COSÌ LA CONSULTA SUL RITO FORNERO / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 8-9(2015), pp. 1130-1132.

IL GIUDICE AUTORE DELL’ORDINANZA SOMMARIA PUÒ GIUDICARE ANCHE SULL’OPPOSIZIONE EX ART. 51, L. 92/2012: COSÌ LA CONSULTA SUL RITO FORNERO

STELLA M
2015

Abstract

La Consulta, contrariamente alle attese dei più, omologa la conformità a Costituzione del rito di impugnazione dei licenziamenti nella parte in cui non prevede un obbligo di astensione in capo al magistrato autore dell’ordinanza sommaria che sia investito anche della fase di opposizione. Se rettamente applicato il nuovo rito richiede al giudice del lavoro di scattare un’istantanea sulla res iudicanda all’esito della fase a cognizione sommaria, riservando ogni approfondimento e migliore messa a fuoco della causa nell’eventuale fase a cognizione piena; fase di cui opportunamente è rimarcata la natura prosecutoria e negata la natura di nuovo “grado sostanziale”. La Consulta difende, così, la scelta del conditor - reputata in astratto funzionale a garantire la ragionevole durata del processo - di scindere in due fasi il primo grado di giudizio. Onde preservare la funzionalità del nuovo rito ed evitare il rischio di prevenzione del giudicante occorrerà, tuttavia, in concreto, evitare l’anticipazione di istruttorie ipertrofiche già nella prima fase urgente, destinata alla assunzione delle sole prove costituende ritenute indispensabili per confermare (o smentire) l’attendibilità della prospettazione del ricorrente. Se la causa sia documentale, è invece all’astensione facoltativa, ex art. 51, cpv., che giudice e parti dovranno guardare, per evitare che il medesimo magistrato abbia meramente a riesaminare le stesse prove nel passaggio da una fase all’altra.
2015
IL GIUDICE AUTORE DELL’ORDINANZA SOMMARIA PUÒ GIUDICARE ANCHE SULL’OPPOSIZIONE EX ART. 51, L. 92/2012: COSÌ LA CONSULTA SUL RITO FORNERO / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 8-9(2015), pp. 1130-1132.
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