Per espressa previsione legislativa entrambe le fasi - sommaria e oppositoria - del nuovo rito dei licenziamenti individuali devono introdursi avanti al tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro. L’odierna ordinanza di rimessione dubita della compatibilità di tale disciplina col principio di imparzialità, nella parte in cui essa non prevede un obbligo d’astensione in capo al magistrato autore dell’ordinanza sommaria nell’ipotesi di una sua reinvestitura nel giudizio di opposizione. L’attributo della indispensabilità degli atti istruttorii, che caratterizza la fase sommaria, induce a guardare con perplessità al paragone, da molti suggerito, col modello del giudizio - autenticamente a doppio grado - ex art. 28 St. lav. ed a non ascrivere valore impugnatorio alla fase di opposizione. Il diritto alla prova, nella prima fase, soggiace infatti ad un limite normativo, suscettibile di venir meno nella fase di opposizione, solo eventuale, ad istruzione e cognizione piene. Tale limite non apparenta il nuovo rito al modello delle condanne con riserva, ma incide sulla latitudine della cognizione ed impedisce astrattamente il rischio di “prevenzione” del giudicante sul medesimo thema decidendum. Occorrerà tuttavia che in concreto, memori di Corte cost., 7 novembre 1997, n. 326 (su imparzialità del giudice del merito e precedente cognizione in sede cautelare ante causam), se ne faccia una applicazione fisiologica, che non urti la Natur der Sache del nuovo rito finalizzato a consentire, nella prima fase, un rapido regolamento dell’assetto di interessi incrinato, preceduto da una istruttoria solo parziale.
IL RITO FORNERO ALLA CONSULTA: È INCOSTITUZIONALE LA MANCATA PREVISIONE DI UN DOVERE DI ASTENSIONE IN CAPO AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE AUTORE DELL’ORDINANZA SOMMARIA? / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 4(2014), pp. 568-575.
IL RITO FORNERO ALLA CONSULTA: È INCOSTITUZIONALE LA MANCATA PREVISIONE DI UN DOVERE DI ASTENSIONE IN CAPO AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE AUTORE DELL’ORDINANZA SOMMARIA?
STELLA M
2014
Abstract
Per espressa previsione legislativa entrambe le fasi - sommaria e oppositoria - del nuovo rito dei licenziamenti individuali devono introdursi avanti al tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro. L’odierna ordinanza di rimessione dubita della compatibilità di tale disciplina col principio di imparzialità, nella parte in cui essa non prevede un obbligo d’astensione in capo al magistrato autore dell’ordinanza sommaria nell’ipotesi di una sua reinvestitura nel giudizio di opposizione. L’attributo della indispensabilità degli atti istruttorii, che caratterizza la fase sommaria, induce a guardare con perplessità al paragone, da molti suggerito, col modello del giudizio - autenticamente a doppio grado - ex art. 28 St. lav. ed a non ascrivere valore impugnatorio alla fase di opposizione. Il diritto alla prova, nella prima fase, soggiace infatti ad un limite normativo, suscettibile di venir meno nella fase di opposizione, solo eventuale, ad istruzione e cognizione piene. Tale limite non apparenta il nuovo rito al modello delle condanne con riserva, ma incide sulla latitudine della cognizione ed impedisce astrattamente il rischio di “prevenzione” del giudicante sul medesimo thema decidendum. Occorrerà tuttavia che in concreto, memori di Corte cost., 7 novembre 1997, n. 326 (su imparzialità del giudice del merito e precedente cognizione in sede cautelare ante causam), se ne faccia una applicazione fisiologica, che non urti la Natur der Sache del nuovo rito finalizzato a consentire, nella prima fase, un rapido regolamento dell’assetto di interessi incrinato, preceduto da una istruttoria solo parziale.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
8609668_GIUR_00134997_2014_04_0566.pdf
non disponibili
Dimensione
211.95 kB
Formato
Adobe PDF
|
211.95 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.