Il regolamento di giurisdizione, dicono le Sezioni Unite, è istituto “straordinario” (che qui sta per raro) ed “eccezionale”, pensato per essere utilizzato solo nei casi tassativi previsti dalla legge. Nei processi con elementi di transnazionalità, in cui il convenuto sia nondimeno residente o do- miciliato in Italia, si avverte che l’uso di questo strumento sarebbe non solo fortemente con- troindicato ma addirittura precluso alle parti: e tanto per una scelta del conditor, maturata all’e- poca della concezione "statualista" della giurisdizione, quale massima prerogativa della sovrani- tà dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, che informava il c.p.c. del 1940. Tuttavia, alla luce del superamento di tale concezione, con la riforma del d.i.p. e dei criteri di giurisdizione italiana (scomparso ogni riferimento allo "straniero" e venuta meno la rilevanza della cittadinanza) e del riatteggiarsi dei rapporti tra giurisdizioni degli stati, alla insegna della fungibilità della prestazio- ne giurisdizionale, è davvero possibile affermare che il regolamento preventivo sarà sempre inammissibile, tutte le volte che il convenuto sia domiciliato in Italia? La questione si presta ad alcuni distinguo - e tra questi il caso in cui vengano in gioco questioni di immunità dalla giurisdi- zione - pur tenuto conto della necessità, saviamente rimarcata dalla Cassazione, di scongiurare usi strumentali e “asistematici", o anche autentici abusi, del regolamento preventivo, a detri- mento della sua effettività.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, e quando, se il convenuto è domiciliato in Italia? / Stella, M. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - 2(2017), pp. 237-243.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, e quando, se il convenuto è domiciliato in Italia?
STELLA M
2017
Abstract
Il regolamento di giurisdizione, dicono le Sezioni Unite, è istituto “straordinario” (che qui sta per raro) ed “eccezionale”, pensato per essere utilizzato solo nei casi tassativi previsti dalla legge. Nei processi con elementi di transnazionalità, in cui il convenuto sia nondimeno residente o do- miciliato in Italia, si avverte che l’uso di questo strumento sarebbe non solo fortemente con- troindicato ma addirittura precluso alle parti: e tanto per una scelta del conditor, maturata all’e- poca della concezione "statualista" della giurisdizione, quale massima prerogativa della sovrani- tà dello Stato nei confronti dei suoi cittadini, che informava il c.p.c. del 1940. Tuttavia, alla luce del superamento di tale concezione, con la riforma del d.i.p. e dei criteri di giurisdizione italiana (scomparso ogni riferimento allo "straniero" e venuta meno la rilevanza della cittadinanza) e del riatteggiarsi dei rapporti tra giurisdizioni degli stati, alla insegna della fungibilità della prestazio- ne giurisdizionale, è davvero possibile affermare che il regolamento preventivo sarà sempre inammissibile, tutte le volte che il convenuto sia domiciliato in Italia? La questione si presta ad alcuni distinguo - e tra questi il caso in cui vengano in gioco questioni di immunità dalla giurisdi- zione - pur tenuto conto della necessità, saviamente rimarcata dalla Cassazione, di scongiurare usi strumentali e “asistematici", o anche autentici abusi, del regolamento preventivo, a detri- mento della sua effettività.File | Dimensione | Formato | |
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