Quando è entrato in vigore il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modific. nella l. 28 giugno 2019, n. 58 emanato per fronteggiare, come sovente avviene, la crisi economica in atto ed introdurre misure straordinarie di crescita si è rimasti favorevolmente sorpresi nel rinvenirvi la previsione a decorrere dagli accertamenti da operarsi dal 1° luglio 2020 dell’“obbligo di invito al contraddittorio” all’art. 4-octies che, da una prima lettura, potrebbe apparire come la risposta del legislatore alle pressanti richieste di prevedere come inderogabile la fase del contraddittorio endoprocedimentale nella materia dei controlli (tutti). Malauguratamente non è così. La norma ha previsto l’obbligatorietà dell’invito alla fase dell’accertamento con adesione dirigendo i controlli dei principali tributi (ii.dd. ed iva), e quindi, obbligando la parte all’adesione nonostante che la stessa sarebbe dovuta rimanere una fase facoltativa, al ricorrere dei relativi presupposti, ad istanza della parte interessata. L’invito al contraddittorio (all’adesione) non è nemmeno un obbligo generalizzato, esclude (irragionevolmente) dall’adesione taluni metodi di accertamento, non prevede sanzioni in caso di mancata osservanza a carico della parte onerata (l’Ufficio), introduce una nullità condizionata a quello che il contribuente avrebbe potuto dire o fare in caso di mancato accordo (all’adesione) per cui allo stato, per come è stato congegnato, più che rappresentare la soluzione al problema della partecipazione del privato all’accertamento, “mortifica” il contraddittorio e manifesta un intollerabile sbilanciamento, a favore degli Uffici, della condizione di pariteticità che andrebbe, invece, sempre ricercata nell’attuazione dei tributi secondo le regole del giusto procedimento (e del giusto processo).
Le ultime novità in tema di obbligo al contraddittorio endoprocedimentale / Coppola, Paola. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - 6/2019(2019), pp. 2351-2369.
Le ultime novità in tema di obbligo al contraddittorio endoprocedimentale
Paola Coppola
2019
Abstract
Quando è entrato in vigore il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con modific. nella l. 28 giugno 2019, n. 58 emanato per fronteggiare, come sovente avviene, la crisi economica in atto ed introdurre misure straordinarie di crescita si è rimasti favorevolmente sorpresi nel rinvenirvi la previsione a decorrere dagli accertamenti da operarsi dal 1° luglio 2020 dell’“obbligo di invito al contraddittorio” all’art. 4-octies che, da una prima lettura, potrebbe apparire come la risposta del legislatore alle pressanti richieste di prevedere come inderogabile la fase del contraddittorio endoprocedimentale nella materia dei controlli (tutti). Malauguratamente non è così. La norma ha previsto l’obbligatorietà dell’invito alla fase dell’accertamento con adesione dirigendo i controlli dei principali tributi (ii.dd. ed iva), e quindi, obbligando la parte all’adesione nonostante che la stessa sarebbe dovuta rimanere una fase facoltativa, al ricorrere dei relativi presupposti, ad istanza della parte interessata. L’invito al contraddittorio (all’adesione) non è nemmeno un obbligo generalizzato, esclude (irragionevolmente) dall’adesione taluni metodi di accertamento, non prevede sanzioni in caso di mancata osservanza a carico della parte onerata (l’Ufficio), introduce una nullità condizionata a quello che il contribuente avrebbe potuto dire o fare in caso di mancato accordo (all’adesione) per cui allo stato, per come è stato congegnato, più che rappresentare la soluzione al problema della partecipazione del privato all’accertamento, “mortifica” il contraddittorio e manifesta un intollerabile sbilanciamento, a favore degli Uffici, della condizione di pariteticità che andrebbe, invece, sempre ricercata nell’attuazione dei tributi secondo le regole del giusto procedimento (e del giusto processo).File | Dimensione | Formato | |
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