Se per la ricognizione, il legislatore predispone una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari; per l’individuazione di persone nulla prevede se non (dal settembre del 2016) l’obbligo di attivare la partecipazione difensiva ex art. 364 c.p.p. Si riflette se tale obbligo possa ritenersi esteso anche all’individuazione personale fotografica. Si critica la pacifica affermazione giurisprudenziale che, sulla scorta del principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, consegna a quest’ultima la possibilità di procedervi, al di là dei limiti posti a tale attività. Si pone l’accento sul carattere esclusivamente endofasico dell’istituto, rilegato in un’ottica di eccezionalità per orientamento e prosecuzione delle indagini; e di quanto tale affermazione risulti di fatto smentita dall’unanime tendenza giurisprudenziale tesa ad un utilizzo degli esiti dell’individuazione al di fuori del dibattimento (in ambito cautelare o in sede di giudizi a prova contratta), così come al prolungamento di efficacia all’internodi esso, ex art. 512 c.p.p., a fini contestativi, o a fini confermativi del contenuto del pregresso riconoscimento. Si riflette sulla connessa tematica dei ravvisamenti informali e sulle conseguenze processuali di un atto assunto in elusione delle formalità previste per il relativo mezzo di prova tipico; nonché sulle sanzioni processuali che investono l’atto di individuazione assunto senza dare avvio alla procedura garantita di cui all’art. 364 c.p.p.
Individuazione personale fotografica, problemi e prospettive / Naimoli, Chiara. - In: IL PROCESSO. - ISSN 2611-5131. - 3(2019), pp. 645-724.
Individuazione personale fotografica, problemi e prospettive.
Chiara Naimoli
2019
Abstract
Se per la ricognizione, il legislatore predispone una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari; per l’individuazione di persone nulla prevede se non (dal settembre del 2016) l’obbligo di attivare la partecipazione difensiva ex art. 364 c.p.p. Si riflette se tale obbligo possa ritenersi esteso anche all’individuazione personale fotografica. Si critica la pacifica affermazione giurisprudenziale che, sulla scorta del principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, consegna a quest’ultima la possibilità di procedervi, al di là dei limiti posti a tale attività. Si pone l’accento sul carattere esclusivamente endofasico dell’istituto, rilegato in un’ottica di eccezionalità per orientamento e prosecuzione delle indagini; e di quanto tale affermazione risulti di fatto smentita dall’unanime tendenza giurisprudenziale tesa ad un utilizzo degli esiti dell’individuazione al di fuori del dibattimento (in ambito cautelare o in sede di giudizi a prova contratta), così come al prolungamento di efficacia all’internodi esso, ex art. 512 c.p.p., a fini contestativi, o a fini confermativi del contenuto del pregresso riconoscimento. Si riflette sulla connessa tematica dei ravvisamenti informali e sulle conseguenze processuali di un atto assunto in elusione delle formalità previste per il relativo mezzo di prova tipico; nonché sulle sanzioni processuali che investono l’atto di individuazione assunto senza dare avvio alla procedura garantita di cui all’art. 364 c.p.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.