Una pronuncia della Corte di giustizia Europea in tema di accise sui prodotti energetici fornisce lo spunto per una riflessione sui limiti che il diritto dell’Unione impone al legislatore tributario nazionale negli ambiti oggetto di armonizzazione ed evidenzia la necessità di una modifica delle norme sovranazionali ed il rafforzamento dei poteri della Commissione Europea in tale contesto. Secondo tale pronuncia, l’esenzione dalle accise sui carburanti di cui all’art. 14.1 della direttiva per i noleggi di imbarcazioni da diporto presuppone non solo la stipula di un contratto di noleggio per finalità commerciale, ma anche l’effettiva utilizzazione dello stesso per la suddetta finalità. L’impatto di tale pronuncia sulla normativa interna evidenzia la necessità di contemperare le esigenze del recupero del gettito non riscosso con quelle di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto per il contribuente.
Limiti alla potestà di azione del legislatore tributario nazionale, poteri di esecuzione della Commissione e ruolo dei comitati consultivi per i tributi armonizzati. Il caso italiano dell’esenzione accise a favore del carburante per imbarcazioni da diporto / Alfano, Roberta. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE. - ISSN 1594-199X. - 29:1(2022), pp. 27-54.
Limiti alla potestà di azione del legislatore tributario nazionale, poteri di esecuzione della Commissione e ruolo dei comitati consultivi per i tributi armonizzati. Il caso italiano dell’esenzione accise a favore del carburante per imbarcazioni da diporto
Roberta Alfano
2022
Abstract
Una pronuncia della Corte di giustizia Europea in tema di accise sui prodotti energetici fornisce lo spunto per una riflessione sui limiti che il diritto dell’Unione impone al legislatore tributario nazionale negli ambiti oggetto di armonizzazione ed evidenzia la necessità di una modifica delle norme sovranazionali ed il rafforzamento dei poteri della Commissione Europea in tale contesto. Secondo tale pronuncia, l’esenzione dalle accise sui carburanti di cui all’art. 14.1 della direttiva per i noleggi di imbarcazioni da diporto presuppone non solo la stipula di un contratto di noleggio per finalità commerciale, ma anche l’effettiva utilizzazione dello stesso per la suddetta finalità. L’impatto di tale pronuncia sulla normativa interna evidenzia la necessità di contemperare le esigenze del recupero del gettito non riscosso con quelle di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto per il contribuente.File | Dimensione | Formato | |
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