Dalla lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 413 c.p.c. si evince che quando non vi sia stato alcun trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel comma 2, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Questa soluzione, come correttamente ritenuto dalla ordinanza in commento, deve applicarsi anche al caso in cui la domanda venga proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell’azienda (all’interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del comma 3 dell’art. 413 c.p.c. Ne consegue che il foro della dipendenza o dell’azienda di cui al comma 2 non è soggetto al limite semestrale indicato della norma qualora non abbia subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell’individuazione del giudice competente.
I criteri di competenza alternativi concorrenti posti dall’art. 413, comma 2, c.p.c. e l’ambito operativo di applicazione della prorogatio del criterio della dipendenza / D'Arcangelo, Lucia. - In: IL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ITALIANO E COMPARATO. - ISSN 2724-1106. - 1(2024), pp. 180-193.
I criteri di competenza alternativi concorrenti posti dall’art. 413, comma 2, c.p.c. e l’ambito operativo di applicazione della prorogatio del criterio della dipendenza
Lucia D'Arcangelo
2024
Abstract
Dalla lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 413 c.p.c. si evince che quando non vi sia stato alcun trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel comma 2, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Questa soluzione, come correttamente ritenuto dalla ordinanza in commento, deve applicarsi anche al caso in cui la domanda venga proposta oltre il termine di sei mesi da uno spostamento della dipendenza o dell’azienda (all’interno dello stesso comune o dello stesso circondario) che sia però inidoneo ad incidere sulla competenza territoriale, ai sensi del comma 3 dell’art. 413 c.p.c. Ne consegue che il foro della dipendenza o dell’azienda di cui al comma 2 non è soggetto al limite semestrale indicato della norma qualora non abbia subito mutamenti territoriali idonei ad incidere ai fini dell’individuazione del giudice competente.File | Dimensione | Formato | |
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