Lo scritto affronta il tema della omessa contribuzione previdenziale con riferimento al profilo della individuazione del soggetto nei cui confronti rivolgere la domanda giudiziale prendendo spunto da una recentissima pronuncia (701 del 9 gennaio 2024) della Sezione Lavoro della Suprema Corte relativamente ad un caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e relativa denuncia da parte del lavoratore. Nella presente indagine si precisa che sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario: dalla Cassazione conferme e precisazioni / D'Arcangelo, Lucia. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE. - ISSN 1720-562X. - 1(2024), pp. 110-129. [10.3241/113436]
Tutela della posizione contributiva e litisconsorzio necessario: dalla Cassazione conferme e precisazioni
Lucia D'Arcangelo
Validation
2024
Abstract
Lo scritto affronta il tema della omessa contribuzione previdenziale con riferimento al profilo della individuazione del soggetto nei cui confronti rivolgere la domanda giudiziale prendendo spunto da una recentissima pronuncia (701 del 9 gennaio 2024) della Sezione Lavoro della Suprema Corte relativamente ad un caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e relativa denuncia da parte del lavoratore. Nella presente indagine si precisa che sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.File | Dimensione | Formato | |
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