La trasformazione digitale del terzo millennio reca con sé innumerevoli problemi giuridici che gli operatori del diritto stentano a risolvere con le categorie giuridiche tradizionali, ancorate a testi che affondano le proprie radici in un humus culturale molto diverso da quello attuale. Tra le varie questioni che gli interpreti, nel silenzio legislativo, si trovano ad affrontare vi è quella dell’acquisizione a fini probatori e dell’utilizzabilità delle comunicazioni digitali. In sede penale, gli strumenti del sequestro probatorio e delle intercettazioni non sempre si dimostrano al passo coi tempi caratterizzati da comunicazioni spesso asincroniche; in sede civile, nel codice di rito difetta una norma che disciplina il regime di utilizzabilità della prova acquisita in violazione di norme sostanziali. In questo contesto, è in corso un intenso dibattito, specie in ambito penale, riguardante il concetto di corrispondenza delineato nell’art. 15 della Costituzione e la sua idoneità a ricomprendere anche la messaggistica istantanea, come WhatsApp, che consente di scambiare sia in chat che in gruppi messaggi - ma anche foto e video - potenzialmente suscettibili di diventare di dominio pubblico. I profili evidentemente sono connessi come dimostra la discussione in ambito lavoristico nel quale si assiste sempre più spesso all’irrogazione di sanzioni disciplinari che traggono origine dall’uso che il lavoratore fa dello strumento informatico, ad esempio diffondendo critiche denigratorie nei confronti dell’azienda o dei superiori gerarchici mediante propri profili aperti ed accessibili sui cd. social network, come Facebook, o attraverso WhatsApp. L’Autrice, attraverso l’esame delle recenti pronunce del Giudice delle leggi, della Suprema Corte di cassazione e delle Corti internazionali, ricostruisce lo stato attuale del dibattito fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata delle varie disposizioni, giungendo alla conclusione che la chat in un gruppo chiuso di Facebook o di WhatsApp deve essere equiparata alla corrispondenza privata che, in quanto tale, non può essere divulgata all’esterno; con tutte le conseguenze che ne derivano, in sede penale, per l’intercettazione ed il sequestro dei messaggi scambiati in una chat privata e, in sede civile, per l’utilizzo nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore subordinato incolpato di aver offeso il proprio datore di lavoro attraverso la messagistica istantanea.
Comunicazioni digitali, (il)legittimità delle fonti di prova e licenziamento disciplinare / D'Arcangelo, Lucia. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - 1(2025), pp. 1-27.
Comunicazioni digitali, (il)legittimità delle fonti di prova e licenziamento disciplinare
Lucia D'Arcangelo
2025
Abstract
La trasformazione digitale del terzo millennio reca con sé innumerevoli problemi giuridici che gli operatori del diritto stentano a risolvere con le categorie giuridiche tradizionali, ancorate a testi che affondano le proprie radici in un humus culturale molto diverso da quello attuale. Tra le varie questioni che gli interpreti, nel silenzio legislativo, si trovano ad affrontare vi è quella dell’acquisizione a fini probatori e dell’utilizzabilità delle comunicazioni digitali. In sede penale, gli strumenti del sequestro probatorio e delle intercettazioni non sempre si dimostrano al passo coi tempi caratterizzati da comunicazioni spesso asincroniche; in sede civile, nel codice di rito difetta una norma che disciplina il regime di utilizzabilità della prova acquisita in violazione di norme sostanziali. In questo contesto, è in corso un intenso dibattito, specie in ambito penale, riguardante il concetto di corrispondenza delineato nell’art. 15 della Costituzione e la sua idoneità a ricomprendere anche la messaggistica istantanea, come WhatsApp, che consente di scambiare sia in chat che in gruppi messaggi - ma anche foto e video - potenzialmente suscettibili di diventare di dominio pubblico. I profili evidentemente sono connessi come dimostra la discussione in ambito lavoristico nel quale si assiste sempre più spesso all’irrogazione di sanzioni disciplinari che traggono origine dall’uso che il lavoratore fa dello strumento informatico, ad esempio diffondendo critiche denigratorie nei confronti dell’azienda o dei superiori gerarchici mediante propri profili aperti ed accessibili sui cd. social network, come Facebook, o attraverso WhatsApp. L’Autrice, attraverso l’esame delle recenti pronunce del Giudice delle leggi, della Suprema Corte di cassazione e delle Corti internazionali, ricostruisce lo stato attuale del dibattito fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata delle varie disposizioni, giungendo alla conclusione che la chat in un gruppo chiuso di Facebook o di WhatsApp deve essere equiparata alla corrispondenza privata che, in quanto tale, non può essere divulgata all’esterno; con tutte le conseguenze che ne derivano, in sede penale, per l’intercettazione ed il sequestro dei messaggi scambiati in una chat privata e, in sede civile, per l’utilizzo nell’ambito di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore subordinato incolpato di aver offeso il proprio datore di lavoro attraverso la messagistica istantanea.File | Dimensione | Formato | |
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